2024/825: Confezioni già stampate e stock a magazzino – cosa succede il 27 settembre?

Le confezioni prodotte prima della scadenza non godono di alcuna deroga automatica: dal 27 settembre 2026 le regole della Direttiva (UE) 2024/825 si applicano anche ai prodotti già a scaffale. Le FAQ della Commissione europea di giugno 2026 indicano però alcune soluzioni operative e un principio che le aziende dovrebbero conoscere: gli sforzi di adeguamento documentati contano. Ecco cosa significa per chi ha magazzini pieni e ristampe da pianificare.

È una delle domande più frequenti tra le aziende del settore vegan e plant-based: cosa succede alle confezioni già stampate, ai prodotti già distribuiti, allo stock fermo a magazzino quando la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, diventerà pienamente applicabile?

La risposta è arrivata, aggiornata e precisata, con le FAQ pubblicate dalla Commissione europea a giugno 2026. Le FAQ non hanno valore di interpretazione giuridicamente vincolante, ma rappresentano un orientamento operativo importante per imprese e autorità nazionali in vista dell’applicazione delle nuove regole.

E il messaggio è doppio: da un lato confermano che non esiste una proroga automatica per lo stock esistente; dall’altro indicano che gli sforzi ragionevoli, proporzionati e documentati potranno essere considerati dalle autorità nella gestione dei casi concreti.

I prodotti già in commercio sono esclusi dalle nuove regole?

No. Le FAQ chiariscono un punto essenziale: dal 27 settembre 2026 le nuove regole su claim ambientali ed etichette di sostenibilità si applicano anche ai prodotti esistenti, comprese le situazioni di cosiddetto old stock, cioè prodotti e confezioni già fabbricati, ordinati, distribuiti o presenti sugli scaffali prima di quella data.

Non è previsto alcun periodo di transizione aggiuntivo. Una confezione stampata due anni fa con un bollino vegan autoprodotto non diventa conforme per anzianità se quel simbolo, nel contesto complessivo del packaging, funziona come etichetta di sostenibilità o come garanzia riferita a caratteristiche ambientali o sociali, senza poggiare su un sistema di certificazione conforme o su un’autorità pubblica.

Per molte aziende questo significa fare i conti con una realtà concreta: decine di migliaia di confezioni in magazzino, cataloghi stampati, materiali espositivi già nei punti vendita, schede prodotto già online e campagne già pianificate.

Cosa si può fare senza ristampare tutto?

Le FAQ di giugno indicano alcune soluzioni pratiche che le aziende possono valutare per i prodotti esistenti: coprire o correggere i claim non conformi con adesivi, oppure aggiungere informazioni integrative al punto vendita.

La misura corretta dipende però dal tipo di problema. Un claim generico può richiedere una specificazione chiara e visibile; un’etichetta di sostenibilità privata non conforme può invece dover essere rimossa, coperta o sostituita. Non basta aggiungere un’informazione qualsiasi: l’intervento deve risolvere il profilo di non conformità.

Sono soluzioni meno costose di una ristampa completa e compatibili con i tempi che restano. Richiedono però una condizione preliminare: sapere esattamente quali elementi del proprio packaging sono a rischio.

Un adesivo messo nel punto sbagliato, o un’integrazione che non risolve il problema di fondo, non costruisce alcuna protezione. Prima di intervenire, serve una valutazione puntuale di packaging, claim, simboli, loghi, sito, e-commerce e materiali destinati alla distribuzione.

 

Cosa significa che le autorità valuteranno gli “sforzi ragionevoli e proporzionati”?

È la novità più rilevante delle FAQ di giugno. La Commissione chiarisce che le autorità nazionali, nel decidere come intervenire, potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall’azienda per conformarsi, anche per i prodotti già nella catena distributiva, considerando proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento.

Sul tema, le autorità della rete europea di cooperazione per la tutela dei consumatori, la rete CPC, hanno inoltre elaborato un’intesa comune dedicata proprio alla gestione delle situazioni di old stock, per favorire un approccio coerente tra i diversi Paesi.

Un punto va però chiarito subito, per non fraintendere la portata di questa apertura: gli sforzi ragionevoli non sostituiscono la conformità. Al 27 settembre un claim o un’etichetta di sostenibilità deve poggiare su un sistema di certificazione conforme, oppure essere rimosso, coperto, corretto o specificato in modo adeguato.

Non esiste una deroga automatica, esiste una differenza documentabile tra chi si è mosso per tempo e chi è rimasto fermo. E in quella valutazione, la differenza la fa ciò che l’azienda può dimostrare.

Un percorso di adeguamento avviato, documentato e in corso di esecuzione è un argomento concreto davanti a un’autorità. L’inerzia non lo è.

C’è un dettaglio che rende il punto ancora più rilevante: perché uno sforzo sia valutabile, deve avere una data. Le richieste di certificazione, le valutazioni preliminari, gli ordini di ristampa, la produzione di adesivi correttivi e le comunicazioni con i distributori lasciano tracce documentali datate.

Muoversi a luglio produce documenti di luglio. Muoversi a ottobre, a violazione già contestabile, produce documenti che dimostrano soltanto il ritardo.

Quanto tempo serve davvero per adeguarsi?

È il calcolo che molte aziende sottovalutano. La scadenza è il 27 settembre, ma i tempi aziendali reali si sommano: la revisione dei materiali di comunicazione, l’eventuale percorso di certificazione, la produzione di adesivi correttivi o la ristampa, l’aggiornamento di cataloghi, e-commerce e schede prodotto, il coordinamento con distributori e punti vendita.

Ognuno di questi passaggi ha tempi tecnici propri. E agosto, con la chiusura estiva di fornitori, stampatori e uffici interni, è di fatto un mese in meno.

Chi pianifica a luglio lavora con margine. Chi inizia a settembre corregge in emergenza, a costi maggiori e con molti meno elementi documentali da far valere in caso di controllo.

Il punto non è arrivare a settembre con una promessa di adeguamento, ma con un percorso documentato: materiali revisionati, criticità identificate, claim corretti, eventuali adesivi o ristampe pianificati, certificazione avviata o completata dove necessaria.

È questa documentazione, più della buona volontà dichiarata, a fare la differenza davanti a un controllo.

Da dove cominciare

Il primo passo non è ristampare, né ordinare adesivi: è esaminare con precisione i propri materiali. Packaging, claim, elementi grafici, sito e comunicazione commerciale vanno riletti alla luce dei criteri della Direttiva, distinguendo ciò che è conforme, ciò che va adeguato e ciò che va rimosso.

È una responsabilità che resta in capo all’azienda, eventualmente con il supporto dei propri consulenti legali.

Ciò che VEGANOK mette a disposizione è quello che risolve il problema alla radice per la comunicazione vegan: un sistema di certificazione conforme ai requisiti che la Direttiva prevede per le etichette di sostenibilità private.

La certificazione VEGANOK, oggi utilizzata da centinaia di aziende in tutta Europa, si fonda su un disciplinare pubblico e consultabile su veganok.com, sulla verifica di conformità del prodotto affidata a una struttura terza e separata dal titolare dello schema, sull’apertura a tutte le aziende e su un codice univoco presente su ogni prodotto certificato.

Alle aziende che avviano il percorso, VEGANOK fornisce inoltre indicazioni sull’uso corretto del marchio nei diversi contesti di comunicazione: packaging, e-commerce, materiali commerciali.

Un percorso di certificazione avviato oggi non sostituisce la conformità al 27 settembre, ma consente all’azienda di costruire per tempo la documentazione necessaria, correggere i materiali a rischio e dimostrare di essersi attivata prima della scadenza.

Per informazioni sulla certificazione VEGANOK: [email protected]


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