Marchi vegan fatti in casa: si potrà ancora scrivere che un prodotto è vegan dopo il 27 settembre 2026?

La questione è molto importante per i brand che operano nel settore vegetale. A finire sotto la nuova disciplina è il bollino, il simbolo o il marchio che accompagna la parola “vegan” quando funziona come garanzia ambientale o etica, ed è lì che per molte aziende i problemi iniziano. La Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 30/2026, fissa quel confine. Si applica a tutti i prodotti in commercio dal 27 settembre 2026, comprese le confezioni già stampate. Ed è il dettaglio che molte aziende stanno ancora sottovalutando.
Per le aziende questo non è un problema da subire. È la conferma del valore di una scelta fatta in anticipo: comunicare con un sistema verificabile invece che con un simbolo creato in casa.
Cosa ha deciso l’Europa, in concreto sui marchi vegan nella direttiva di settembre 2026
La Direttiva 2024/825, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition“, modifica il Codice del Consumo e introduce due divieti che cambiano le regole della comunicazione sui prodotti.
Il primo riguarda le etichette di sostenibilità. Un marchio o un bollino volontario che promuove un prodotto in base a caratteristiche ambientali o sociali è ammesso solo se poggia su un sistema di certificazione di terza parte o è istituito da un’autorità pubblica. Tutti gli altri sono vietati in ogni caso.
Il secondo riguarda le asserzioni ambientali generiche. Diciture come “eco”, “green”, “a basso impatto”, “amico del pianeta” sono vietate se l’azienda non può dimostrare una performance ambientale di eccellenza riconosciuta, ad esempio l’Ecolabel UE.
Le nuove regole valgono dal 27 settembre 2026, senza periodo di adeguamento ulteriore per i prodotti già a scaffale. A vigilare è l’AGCM, nel quadro delle pratiche commerciali scorrette: le sanzioni arrivano fino a 10 milioni di euro (tetto fissato dal D.Lgs. 26/2023), o fino al 4% del fatturato annuo per le infrazioni transfrontaliere.

Saranno ammessi solo i marchi fondati su certificazione di terze parti, con requisiti pubblici e verifica indipendente.
Il punto che riguarda chi lavora nel vegan
La Commissione europea lo ha chiarito nelle sue FAQ del 27 novembre 2025. Un’etichetta “vegan” o “vegetarian” diventa un’etichetta di sostenibilità quando, per il contesto in cui è usata e per come la percepisce il consumatore medio, sottintende un beneficio ambientale o sociale. L’esempio citato dalla Commissione è proprio “vegan = meglio per il pianeta”. Tra le caratteristiche sociali, la Direttiva include esplicitamente il benessere animale.
Tradotto sul packaging: una dicitura “vegan” inserita dentro un sigillo, accompagnata da foglie, da una V verde, da formule come “scelta etica”, “amico degli animali” o “cruelty-free”, entra nel perimetro delle etichette di sostenibilità.
È qui che si gioca tutto. Una dicitura si dichiara. Un’etichetta di sostenibilità va dimostrata con una verifica indipendente.

Questi sono esempi tipici di marchi volontari privi di un sistema di certificazione alle spalle.
Cosa rischia di diventare non conforme
Negli ultimi anni gli scaffali si sono riempiti di bollini “vegan”, V verdi stilizzate, foglioline e sigilli “100% plant” disegnati internamente. Quando questi segni funzionano come garanzia e non poggiano su un sistema di certificazione, dal 27 settembre 2026 ricadono nel divieto.
Il perimetro è più ampio di quanto sembri. La Commissione ha precisato che anche i nomi di brand e di prodotto possono qualificarsi come asserzione ambientale, se evocano un beneficio ecologico o etico nella mente del consumatore. Lo stesso vale per gli elementi grafici naturalistici, foglie e gocce d’acqua, quando si combinano con un claim scritto.

Dal 27 settembre la Direttiva UE non ammette marchi di sostenibilità autodichiarati: serve una verifica indipendente.
I 7 elementi da rivedere sui tuoi prodotti
Per orientarsi, la campagna VEGANOK ha raccolto gli elementi che più spesso espongono al rischio. Il primo gruppo è quello vietato.
- Marchi di sostenibilità o etici autoprodotti, senza certificazione di terza parte.
- Simboli con V verde percepiti come garanzia.
- Sigilli plant-based senza requisiti pubblici.
- Icone “animal friendly” percepite come certificazione etica.
Il filo conduttore: sono a rischio quando funzionano come garanzia senza una verifica esterna.
Il secondo gruppo è ad alto rischio e va valutato caso per caso.
- Claim etici o ambientali generici (eco, low impact, better for the planet).
- Naming e brand evocativi (EcoPlant, GreenVegan e simili).
- Grafiche con richiami naturali senza un claim verificabile.

Un’icona diventa un problema quando promette un valore che nessuno ha verificato.
Cosa significa davvero “conforme” alla direttiva di Settembre 2026
La Direttiva non chiede un’etichetta più bella. Chiede un sistema di certificazione con requisiti precisi, che la Commissione ha elencato:
- verifica indipendente di terza parte;
- requisiti pubblici e consultabili;
- monitoraggio della conformità affidato a un soggetto competente e indipendente, secondo standard riconosciuti come la ISO 17065;
- apertura a tutte le aziende a condizioni eque e non discriminatorie;
- requisiti definiti dal titolare dello schema insieme a esperti e stakeholder.
C’è un requisito che da solo esclude la maggior parte dei bollini fatti in casa: chi possiede lo schema e chi verifica la conformità devono essere due entità giuridicamente separate. Un logo disegnato dal reparto marketing non può soddisfare questa condizione.
La strada è la certificazione VEGANOK
Il sistema che la Direttiva richiede non va inventato da zero. La certificazione VEGANOK esiste da oltre quindici anni e risponde, requisito per requisito, a ciò che la norma rende obbligatorio.
Il disciplinare VEGANOK è pubblico e consultabile su veganok.com, in più lingue. La conformità del prodotto è valutata in base a requisiti documentati e verificata da una struttura terza. La certificazione è aperta a tutte le aziende che intendono adeguarsi. Un codice univoco sul packaging permette al consumatore di controllare in autonomia la conformità del prodotto.
Resta una distinzione importante, da tenere chiara. La certificazione VEGANOK attesta la conformità al disciplinare vegan. Non autorizza da sola claim ambientali come “impatto zero” o “carbon neutral”, che richiedono sempre dati, misurazioni e metodologie proprie. Sul piano della comunicazione vegan, però, trasforma una dichiarazione fragile in un marchio difendibile.
Le aziende già certificate affrontano il 27 settembre 2026 con un vantaggio. Le altre hanno ancora qualche mese, che si riduce a ogni ristampa rimandata e a ogni catalogo da aggiornare.

Da oltre 15 anni aiutiamo le aziende vegane a essere conformi alle normative e trasparenti con i consumatori.
Per capire se i tuoi prodotti sono pronti per settembre 2026, il punto di partenza è una valutazione preliminare della documentazione e dei materiali di comunicazione.
Per informazioni operative sulla certificazione VEGANOK scrivi a: [email protected]
Sito ufficiale: VEGANOK.COM

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