Il 30 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato l’aggiornamento delle Questions & Answers sulla Direttiva (UE) 2024/825, la normativa contro il greenwashing recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, che diventa pienamente applicabile dal 27 settembre 2026.
Il documento amplia le FAQ di novembre 2025 e risponde alle domande che le imprese di tutta Europa stanno ponendo a Bruxelles in vista della scadenza. Il perimetro principale resta quello delle pratiche commerciali B2C: packaging, claim, etichette, comunicazione online e materiali commerciali che possono incidere sulle decisioni del consumatore. Le FAQ non hanno valore di interpretazione giuridicamente vincolante, ma rappresentano l’orientamento operativo dei servizi della Commissione europea e offrono indicazioni importanti per le imprese e per le autorità nazionali chiamate ad applicare le nuove regole.
Diversi chiarimenti toccano direttamente il settore vegan e plant-based. Ecco i punti essenziali.
Prodotti già stampati e a scaffale: cosa succede il 27 settembre?
Le nuove regole si applicano anche ai prodotti già in commercio. Non è previsto alcun periodo di transizione aggiuntivo per le confezioni stampate o distribuite prima della scadenza.
Le FAQ di giugno introducono però un elemento nuovo. Le aziende possono adeguare i prodotti esistenti anche senza ristamparli: coprendo o correggendo i claim con adesivi, oppure integrando le informazioni al punto vendita. Soprattutto, le autorità nazionali potranno tenere conto, nella loro valutazione, degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall’azienda per conformarsi, anche sui prodotti già nella catena distributiva. Sul tema, le autorità europee di tutela dei consumatori hanno elaborato un’intesa comune dedicata proprio alla gestione dello stock esistente.
L’implicazione operativa è chiara: non esiste una deroga, esiste un’attenuante. Un percorso di adeguamento avviato oggi e documentato costituisce una posizione difendibile al 27 settembre. L’inerzia, al contrario, non lascia argomenti.
Il nome di un brand può costituire un claim ambientale?
Sì. Le FAQ confermano che nomi di brand, aziende e prodotti possono rientrare nella definizione di asserzione ambientale quando, nel contesto commerciale in cui sono usati, evocano un beneficio ambientale esplicito o implicito; inoltre la registrazione come marchio non offre protezione: un nome in violazione delle regole sulle pratiche commerciali può vedersi rifiutare la registrazione o perdere quella esistente.
La Commissione precisa anche il perimetro: un termine come “green” in un nome non costituisce automaticamente un claim. La valutazione dipende dal contesto commerciale e dalla percezione del consumatore medio. La valutazione caso per caso non alleggerisce la responsabilità delle imprese: al contrario, richiede una verifica preventiva e documentata del modo in cui nome, claim, logo, packaging e contesto complessivo possono essere percepiti dal consumatore medio.
Le grafiche naturalistiche sul packaging sono vietate?

Da sole no. Le FAQ chiariscono che immagini e colori, in assenza di qualsiasi testo, non costituiscono un claim ambientale generico.
Il quadro cambia quando l’elemento grafico si combina con una scritta o con un logo. Una foglia accanto alla dicitura “vegan”, una V verde inserita in un sigillo, un elemento naturale associato a “natural”: per il consumatore medio l’insieme può funzionare come un marchio di garanzia. E dal 27 settembre i marchi di garanzia volontari sono ammessi solo se basati su un sistema di certificazione conforme o istituiti da autorità pubbliche.
Un aspetto merita attenzione: per valutare la percezione del consumatore medio, le autorità non sono tenute a commissionare perizie o sondaggi. La valutazione è diretta, e i tempi di un’eventuale contestazione possono essere di conseguenza rapidi.
La parola “vegan” rientra nelle nuove regole della Direttiva (UE) 2024/825?
Sì, e le FAQ di giugno lo confermano integralmente e chiariscono che “vegan” e “vegetarian” possono rientrare nel perimetro delle nuove regole quando sono usati in un contesto che suggerisce benefici ambientali o sociali, oppure quando funzionano come etichetta distintiva di sostenibilità. L’esempio citato dalla Commissione è “vegan = meglio per il pianeta”. Il benessere animale, inoltre, è espressamente incluso tra le caratteristiche sociali coperte dalla norma.
La distinzione operativa è questa: la parola vegan come pura informazione compositiva resta libera; la parola vegan come promessa, garanzia o elemento distintivo richiede un sistema di certificazione conforme. Ed è in questa seconda modalità che compare sulla maggior parte dei packaging presenti sugli scaffali.
Quali certificazioni vegan sono valide per la Direttiva (UE) 2024/825?
Le FAQ ribadiscono i requisiti che un sistema di certificazione deve soddisfare:
- verifica indipendente di terza parte;
- requisiti pubblici e consultabili da chiunque;
- monitoraggio della conformità affidato a un soggetto competente e indipendente, secondo standard riconosciuti come la ISO 17065;
- apertura a tutte le aziende, a condizioni eque e non discriminatorie.
Un requisito, da solo, esclude i marchi autoprodotti: il titolare dello schema di certificazione e il soggetto che ne verifica la conformità devono essere due entità giuridicamente separate. Un logo vegan sviluppato internamente dall’azienda, per quanto curato, non può soddisfare questa condizione.

Cos’è la certificazione VEGANOK e perché risponde alla Direttiva?
VEGANOK è la certificazione vegan internazionale nata in Italia oltre venticinque anni fa, la prima nel nostro Paese e oggi punto di riferimento in Europa: centinaia di aziende in tutta Europa la utilizzano per comunicare i propri prodotti vegan in modo verificabile e in regola con la Direttiva (UE) 2024/825.
Ai requisiti indicati dalla Commissione, VEGANOK risponde punto per punto:
- il disciplinare è pubblico e consultabile su veganok.com, in più lingue;
- la conformità di ogni prodotto è verificata da una struttura terza, separata dal titolare dello schema;
- la certificazione è aperta a tutte le aziende che intendono adeguarsi;
- ogni prodotto certificato riporta un codice univoco sul packaging, che consumatori, buyer e autorità possono verificare in autonomia sul sito ufficiale.
La certificazione VEGANOK attesta la conformità del prodotto a uno standard vegan verificabile. Non sostituisce, invece, la documentazione necessaria per eventuali claim ambientali ulteriori, come “carbon neutral”, “impatto zero”, “climate friendly” o simili, che richiedono basi tecniche e probatorie specifiche.
Le aziende già certificate VEGANOK affrontano la scadenza del 27 settembre con un vantaggio concreto da valorizzare verso buyer, retailer e consumatori. Per le altre, il punto di partenza è una valutazione preliminare gratuita della documentazione e dei materiali di comunicazione.
Per informazioni sulla certificazione VEGANOK: [email protected]
Approfondimenti sul tema
- Il marchio vegan fatto in casa è fuori legge dal 27 settembre 2026
- EU: Certificazione obbligatoria per VEGAN, VEGETARIAN e PLANT BASED da Settembre 2026?
- Fonte primaria: il testo della Direttiva (UE) 2024/825 su EUR-Lex
- Faq Commissione europea

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