Quando si parla della Direttiva (UE) 2024/825, la normativa antigreenwashing recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, l’attenzione va spesso ai divieti. Meno spesso si guarda alla domanda che ogni impresa dovrebbe porsi per prima: cosa succede, in concreto, a chi non è conforme dal 27 settembre 2026?
La risposta coinvolge sanzioni economiche rilevanti, ma non solo. Ecco il quadro completo.
Quali pratiche diventano sanzionabili dal 27 settembre?
La Direttiva introduce diversi nuovi divieti e obblighi informativi. Per le aziende vegan e plant-based, due profili meritano attenzione immediata.
- Il primo riguarda le etichette di sostenibilità. Un marchio, bollino o simbolo volontario che promuove un prodotto in base a caratteristiche ambientali o sociali è ammesso solo se poggia su un sistema di certificazione di terza parte conforme o se è istituito da un’autorità pubblica. Tutti gli altri sono vietati in ogni caso, senza necessità di dimostrare che il consumatore sia stato effettivamente ingannato.
- Il secondo riguarda le asserzioni ambientali generiche. Diciture come “eco”, “green”, “a basso impatto” o “amico del pianeta” sono vietate se l’azienda non può dimostrare una performance ambientale di eccellenza riconosciuta e pertinente rispetto al claim utilizzato.
Per il settore vegan il punto di attenzione è preciso. La parola “vegan”, usata come informazione sulla composizione o sull’idoneità del prodotto, se utilizzata asetticamente e priva di caratteristiche cromatiche o contestuali, non è automaticamente vietata. Il quadro cambia quando viene presentata come garanzia distintiva, soprattutto se inserita in un bollino, in un sigillo, in una V verde o semplicemente accanto a elementi grafici che evocano benefici ambientali, sociali o di benessere animale.
In questi casi, secondo le FAQ della Commissione europea pubblicate a giugno 2026, la valutazione dipende dal contesto e dalla percezione del consumatore medio: se il messaggio suggerisce un beneficio ambientale o sociale, può rientrare nel perimetro delle etichette di sostenibilità o delle asserzioni rilevanti ai sensi della Direttiva. E dal 27 settembre 2026 le etichette di sostenibilità private sono ammesse solo se basate su un sistema di certificazione conforme, terzo e indipendente o se istituite da autorità pubbliche.
A quanto ammontano le sanzioni per il greenwashing?
In Italia la vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I massimali sanzionatori sono stati innalzati dal D.Lgs. 26/2023: le sanzioni amministrative pecuniarie possono arrivare fino a 10 milioni di euro.
Nei casi transfrontalieri rientranti nel sistema europeo di cooperazione tra autorità di tutela dei consumatori, il tetto può essere calcolato in percentuale: fino al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati dalla violazione.
Sono cifre pensate per essere proporzionate anche alle grandi imprese, ma è importante capire che la soglia di ingresso non protegge i piccoli. L’importo viene calibrato su gravità, durata, eventuale recidiva, vantaggi ottenuti e condizioni economiche dell’azienda. Nessuna dimensione aziendale è esclusa dal perimetro.

Cosa rischia un’azienda oltre alla multa?
La sanzione economica è solo la voce più visibile. Una contestazione su un claim non conforme può comportare:
- la rimozione o correzione urgente del claim da packaging, sito, schede prodotto e materiali promozionali;
- il ricondizionamento dei prodotti già in distribuzione, per esempio tramite sticker, coperture o informazioni integrative;
- provvedimenti inibitori e di rimozione degli effetti della pratica;
- eventuali comunicazioni correttive o rettifiche, secondo quanto disposto dall’autorità o dal giudice competente;
- la revisione straordinaria di cataloghi, e-commerce, campagne pubblicitarie e materiali destinati ai buyer;
- un rischio commerciale nei rapporti con la distribuzione;
- un danno reputazionale proprio sul terreno della fiducia.
Per un’azienda del settore vegan e plant-based, dove il rapporto di fiducia con il consumatore è il capitale principale, quest’ultima voce è spesso la più costosa di tutte.
I tribunali si sono già mossi: il precedente di Milano
Il rischio non è teorico e non inizia a settembre. Nel luglio 2025 il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento inibitorio nei confronti di un’azienda italiana, censurando claim come “i più alti standard di sostenibilità” e “maglieria IMPATTO 0” in quanto affermazioni indimostrate e non verificabili.
Il caso segnala due cose. La prima: anche prima della piena applicazione della Direttiva, i giudici italiani possono già considerare ingannevoli e inibire claim di sostenibilità vaghi, assoluti o privi di basi probatorie. La seconda: dal 27 settembre 2026, con l’inserimento di nuove pratiche nella blacklist del Codice del Consumo, il quadro diventa più netto e più facilmente azionabile.
Chi comunica valori senza poterli dimostrare si muove già ora su un terreno esposto.
Quanto costa la conformità rispetto alla sanzione?
È il confronto che ogni titolare d’azienda dovrebbe mettere su carta. Da un lato: sanzioni fino a 10 milioni di euro, correzione urgente di packaging e materiali, rettifiche a proprie spese, rapporti da ricostruire con la distribuzione e con i consumatori. Dall’altro: un percorso di certificazione con tempi e costi definiti, che trasforma il claim vegan da dichiarazione fragile a marchio difendibile.

La certificazione del gruppo internazionale VEGANOK, nato in Italia oltre venticinque anni viene oggi utilizzata da centinaia di aziende in tutta Europa, risponde ai requisiti che la Direttiva rende obbligatori per le etichette di sostenibilità private: disciplinare pubblico e consultabile su veganok.com, verifica di conformità affidata a una struttura terza e separata dal titolare dello schema, apertura a tutte le aziende, codice univoco su ogni prodotto certificato verificabile da consumatori, buyer e autorità.
La certificazione VEGANOK attesta la conformità del prodotto a uno standard vegan verificabile. Non sostituisce la documentazione necessaria per eventuali claim ambientali ulteriori, come “carbon neutral” o “impatto zero”, che richiedono basi tecniche specifiche. Ma sul terreno della comunicazione vegan, che è quello dove il settore si gioca la fiducia del consumatore, mette l’azienda nella condizione di rispondere in modo documentato alle richieste di prova relative alla conformità vegan del prodotto certificato.
Il primo passo è una valutazione preliminare gratuita della documentazione e dei materiali di comunicazione: un modo concreto per sapere oggi, e non a settembre, dove si trova la propria azienda.
Per informazioni sulla certificazione VEGANOK: [email protected]
Approfondimenti sul tema
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- EU: Certificazione obbligatoria per VEGAN, VEGETARIAN e PLANT BASED da Settembre 2026?
- Fonte primaria: il testo della Direttiva (UE) 2024/825 su EUR-Lex
- Fonte di approfondimento: FAQ della Commissione europea sulla Direttiva (UE) 2024/825, giugno 2026

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