tracce di prodotto vegan

“Può contenere tracce di..” su un prodotto vegetale: è adatto ai vegani?

"Può contenere tracce di latte o uova": quante volte lo abbiamo letto sulla confezione dei nostri prodotti preferiti? Possiamo considerare queste referenze vegane? La risposta è sì. Ecco perché

Quante volte ci si può trovati a leggere su un prodotto confezionato la dicitura “può contenere tracce di…” latte o uova? In redazione abbiamo ricevuto questo messaggio da parte di un consumatore:

Salve, ho acquistato un prodotto pubblicizzato come vegan ma ho letto sull’etichetta che “può contenere tracce di latte”. Quindi il pacco di merendine che ho comprato è vegano o no?”

Cominciamo con una premessa: escludendo nel corso di questo articolo la questione legata al packaging del prodotto o relativa ai requisiti minimi che differenziano un prodotto vegetale da uno vegan, possiamo affermare che si considerano vegan i prodotti privi di:

  • ingredienti animali (quali carni, prodotti lattiero caseari, ittici, prodotti dell’apicoltura ecc);
  • additivi come E120, o E631;
  • la gommalacca
  • coadiuvanti come albumina e caseina.

Quindi i prodotti che presentano la diciturapuò contenere tracce di…” si possono considerare vegan? La risposta è sì. Vediamo perché.

Tracce di latte o uova in un prodotto vegan?

La perifrasi “può contenere tracce di …” o “prodotto in uno stabilimento che utilizza anche …” si riferisce alla possibilità di contaminazioni involontarie (cross contamination) con un determinato allergene.

Questa dicitura non riguarda gli ingredienti usati volontariamente nella formulazione del prodotto, ma indica solo che in fase di stoccaggio, trasporto o lavorazione, è possibile che si verifichi una minima contaminazione. Del resto, è plausibile che un prodotto vegan sia realizzato su linee di produzione in cui si lavorano (in momenti diversi) anche referenze con ingredienti animali: un esempio su tutti, gli stabilimenti di prodotti dolciari o da forno.

Si tratta di contaminazioni che possono riguardare uno 0,001 % della produzione. La dicitura deve essere inserita sul packaging del prodotto per legge al fine di tutelare il soggetto allergico che può avere una reazione grave scatenata da allergeni come latte, uova, molluschi, crostacei, soia, frumento, frutta a guscio, senape, arachidi ecc. Ogni volta che il produttore non può escludere una contaminazione accidentale, deve indicarlo. Ma un conto sono gli ingredienti, un conto sono le tracce. I residui infatti non sono considerati come ingredienti come enunciato nell’art. 2, comma 2, lettera f) del Regolamento UE n. 1169/2011)

Lo standard europeo

Il punto è dunque creare uno standard e codici condivisi per chiarire in maniera inequivocabile questa distinzione: quali sono le caratteristiche che rendono un prodotto “vegan”?

Diverse associazioni hanno lavorato due anni per definire uno standard vegan riconosciuto a livello europeo. Un progetto grande e necessario, che ha visto la collaborazione tra VEGANOK, la Vegan Society e altre realtà associative europee rigorosamente vegan come Associazione Vegani Italiani Onlus e Vegetik Belgio e ha portato alla definizione di linee guida ufficiali consultabili sulla pagina veganstandard.eu.

Relativamente alle “tracce di…” o cross contamination è stata fornita dal gruppo di lavoro una linea guida inequivocabile: la denominazione serve al consumatore allergico, non a quello vegano, che opera sul cibo una scelta etica e può accettare, con una rara possibilità, una cross contamination.

Leggi anche: Perché mangiamo la carne?


Scegli i prodotti certificati VEGANOK e sostieni così la libera informazione!


SCOPRI
VEGANOK CHANGE

Leggi altri articoli