ART. 19-ter
Questo articolo è quello che ha scatenato le maggiori e più
contraddittorie reazioni da parte delle associazioni animaliste, zoofile,
ambientaliste perchè esclude dalle disposizioni della nuova legge \”i casi
previsti dalle leggi speciali\”.
Per analizzare la portata di questa affermazione abbiamo preso in
considerazione una delle varie leggi speciali, quella a noi più visibile
ma non per questo meno cruenta, la legge 11 febbraio 1992 n. 157
comunemente chiamata \”sulla caccia\” ma in realtà titolata \”Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\”
(1. contraddizione esplicita: da una parte si tutela e dall\’altra si
uccide anzi, si preleva; 2. se per uccidere si usa la parola prelevare,
per maltrattare quale eufemismo si userà?).
Questa legge, all\’art. 1, recita: \”La fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell\’interesse della comunità
nazionale ed internazionale\”. Noi pensiamo invece che sia esposta
all\’interesse dei cacciatori che sono circa 800.000 e non tutelata
nell\’interesse dei milioni di cittadini votanti non cacciatori.
Un uccellino accecato, mutilato, chiuso a vita in una gabbia che gli
impedisce di aprire le ali; una volpe che per liberarsi dal laccio o
dalla tagliola si stacca la zampa a morsi; sono presi in considerazione
in quanto rappresentano il reato di \”uso di mezzi vietati\”. Questi
reati sono rpuniti dalla legge speciale rispettivamente con un ammenda
di circa 1.500 euro (3.000.000 di vecchie lire) e con una sanzione
amministrativa da 200 a 1.200 euro (da 400.000 a 2.400.000 di vecchie
lire) in quanto \”uso di mezzi vietati\”.
Occorre tener conto che \” chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli…\” va incontro all\’arresto fino a tre mesi o all\’ammenda
fino a 2.000 euro circa (4.000.000 di vecchie lire) oppure \”chi non
esegue le prescritte annotazioni sul tesserino….\” viene punito con la
sanzione da euro 75 a euro 450 (da 150.000 a 900.000 di vecchie lire).
La caccia considera reati maggiori quelli che non hanno a che fare con la
crudeltà e il maltrattamento.
Detto questo, poichè la legge speciale punisce l\’uso di mezzi vietati ma
trascura ciò che rende vietati i mezzi ovvero l\’accecamento, etc.,
l\’accecamento etc. rientrano nelle disposizioni della nuova legge, puniti
più severamente (reclusione e multa), così come puntualizza il Dr.
Santoloci. Il maltrattamento precede l\’uso, chi maltratta (acceca) può
essere persona diversa da chi usa l\’uccello accecato.
I cani usati per la caccia non sono trattati dalla legge speciale ma, in
quanto cani – animali d\’affezione – rientrano nella legge nazionale n.
281 del 14 agosto 1991 e relative leggi regionali e rientrano nella nuova
legge. I cani da caccia al cinghiale feriti, con il torace sfondato, che
i cinghialai guidati dalle istruzioni lette sui loro siti internet
manipolano senza anestesia e senza specifica professionalità (con lo
scopo di risparmiare spese veterinarie), che vivono in canili lager in
totale isolamento per mesi e mesi, e che non risulta siano stati
mai risarciti da alcuna sentenza, rientrano nella tutela della nuova
legge.
Lo stesso meccanismo vale anche per le altre leggi speciali; cioè i
maltrattamenti non previsti dalle leggi speciali rientrano nelle
disposizioni della nuova legge.
Purtroppo, in Italia, per mancanza di controlli, si butta via il bambino
con l\’acqua sporca, ovvero la legge e i reati.
In conclusione, se si vuole abolire la caccia, occorre abrogare la legge.
Occorre un referendum che la riporti alla ribalta. Se si vuole abolire la
vivisezione, gli allevamenti intensivi, gli zoo, i circhi, ecc. occorre
abrogare le rispettive leggi speciali.
Per rendere trasparente questo articolo che sembra lacunoso e si presta a
opposte interpretazioni, occorre precisare che le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
ma si applicano ai casi non previsti dalle leggi speciali.
La parte finale dell\’articolo recita che le disposizioni non si applicano
alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente. Le manifestazioni che usano animali saranno storiche ma non
culturali e se non è il Parlamento per mancanza di coraggio, per
stanchezza morale ad abolirle, siano almeno le varie Regioni prendendo ad
esempio la città di Barcellona che, con coraggio e rigore di
coscienza, ha vietato nel proprio territorio quella che gli spagnoli
hanno finora coltivato come tradizione storica e culturale: la corrida.
Resta da capire cosa di culturale ci sia nel seviziare un animale.
Tralasciamo di commentare ciò che può considerarsi marginale rispetto
all\’essenziale per non permettere che la legge venga affossata, che
questo momento di fervore possa spengersi e che ci venga negata la
possibilità di avanzare e, soprattutto, di organizzarci per ottenere quei
diritti che gli animali e chi li rispetta, da millenni reclamano.
Mariangela Corrieri e Leandro Bianchi

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