Decreto Legislativo n.28 “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto” in vigore dal 2 Aprile 2015, ma i reati contro gli animali non sono stati depenalizzati. E’ arrivato il momento per una nuova proposta di legge per migliorare il codice penale.
“Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità e’ esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, ……..”
Quindi rimane intatta la punibilità dei reati a danno di animali. In astratto però! Altra cosa è infatti la persecuzione effettiva di questi reati che sono considerati di serie B (Z) dalle procure italiane.
Avv. Lisa Ficai

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