Molte persone che avvertono l’esigenza di vivere con un animale o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali.

In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.
La sentenza del 24/3/1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita: “È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo”.
Tuttavia, i contenziosi tra condomini pullulano di animali accusati di sporcare gli spazi comuni, di abbaiare, di portare malattie, di infastidire.
Molto spesso si tratta di esagerazioni frutto di acredini tra umani, in cui gli animali hanno pochissima responsabilità e ne fanno tuttavia le spese.
Ma è possibile proibire la presenza degli animali nei condomini?
Sul sito della LAV di Verona, la risposta ai più comuni quesiti:
Solo in rarissimi casi il Giudice e l’Autorità Sanitaria possono imporre l’allontanamento di un animale dal condominio.
Esclusivamente nell’ipotesi in cui all’atto dell’acquisto o della locazione sia menzionata l’esistenza di un regolamento di tipo contrattuale con esplicito divieto di detenere animali (per avere efficacia vincolante il regolamento deve essere menzionato e accettato negli atti di acquisto e locazione) esso sarà infatti vincolante.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione (sezione II civile) con sentenza n.12028 del 4.12.1993 “in tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva”.
La detenzione di animali in un condominio può essere dunque vietata solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento e l’assemblea condominiale non può
impedirne il possesso neanche se vota a maggioranza. Infatti, una simile delibera risulterebbe illegittima sia ai sensi dell’art. 1138 Codice Civile – secondo cui le norme contenute in un regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell’ambito della proprietà esclusiva – sia per evitare il contrasto anche con la legge nazionale sul randagismo 281/91, la quale, invece, sancisce la tutela degli animali d’affezione e sanziona l’abbandono.
Per quanto riguarda il diritto di uso dell’ascensore o delle scale del condominio, considerate “parti comuni del condominio” (art. 1117 Codice Civile), tale diritto, a meno di non avere sottoscritto un regolamento di origine ed efficacia contrattuale che vieti di accogliere animali nella propria abitazione, non può essere menomato dal regolamento.
E neppure una decisione autonoma dell’amministratore di istituire divieti in parti comuni dell’edificio può considerarsi valida.
Sono sanzionabili però le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”).
Le regole della civile convivenza impongono di adottare accorgimenti tali da evitare disturbo agli altri condomini e di osservare corrette norme igieniche.
Pertanto, non si può vietare a chi abita in condominio di vivere con un cane solo perché la sua presenza non è gradita: chi agisce in giudizio deve dimostrare che l’animale turba la quiete o compromette l’igiene della collettività: è’ quanto stabilisce una sentenza della Pretura di Campobasso del 12.5.1990.
Disturbo o immissioni (odore, bisogni fisiologici) non sono lecite solo se per intensità e frequenza provocano insofferenza o causano disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione.
Non bisogna lasciarsi intimorire dall’intolleranza dei vicini e dai loro tentativi di far allontanare il cane o il gatto. I casi in cui il Giudice e l’Autorità Sanitaria possono imporre l’allontanamento degli animali sono davvero rari e possono verificarsi solo quando ci sono comprovati motivi di ordine igienico-sanitario o a causa di una concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.
Per una convivenza gradevole e lunga è buona norma evitare di circondarsi di un gruppo di amici non umani così numeroso da non permettere la corretta gestione in termini di pulizia e cura.
L’abbaiare non può essere considerato disturbo della quiete (ex art. 659 c.p.) fino a quando le lamentele non vengono avanzate da un gruppo indeterminato di persone.
La sentenza 1349 della Corte di Cassazione del 6.3.2000 ha stabilito che “se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma ad averne fastidio è solo il vicino di casa, è inutile querelare il padrone per disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.), in quanto il disturbo non coinvolge che un solo nucleo familiare.”
L’abbaiare è un diritto esistenziale del cane: lo ha stabilito il giudice di pace di Rovereto in una sentenza emessa a seguito di richiesta di risarcimento inoltrata da un uomo nei confronti di un vicino di casa possessore di due dobermann. Lo stesso giudice ha dichiarato lesivo dei diritti dell’animale l’utilizzo dei collari anti-abbaio (collari a pile che emettono suoni ad alta frequenza quando il cane abbaia).
Ma benché l’abbaiare sia un diritto esistenziale del cane e un modo di comunicare con gli umani e con gli altri animali, occorre non dimenticare che l’insistente abbaiare in nostra assenza potrebbe nascondere un profondo disagio o addirittura un comportamento patologico come stress o ansia da separazione.
Sentenza n. 899, Sezione II della Cassazione, 24.3.1972:
“E’ inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominiale non può deliberarlo”
Tribunale Civile di Piacenza Sez. II 10.4.1990, n.231:
“La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l’obbligo o il divieto imposto riguardino l’uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell’edificio”.
Tribunale Civile di Parma 11.11.1968:
“La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi”.
Tribunale Civile di Napoli 8.3.1994:
“Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene”.
Cassazione Penale Sezione I, 9.12.1999, n.1109:
“E’ necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 comma 1 del Codice Penale (disturbo della quiete pubblica) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.
Cassazione Penale Sezione I, 6.3.2000, n.1394:
“Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.
Pretura Civile di Campobasso, Sentenza 12.5.1990:
“Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete e dell’igiene”
Per quanto riguarda, poi, l’utilizzo delle proprietà condominiali vale ricordare l’art.2 del D.P.R. n° 1497 del 29.05.63, che enuncia quanto segue: “gli ascensori sono adibiti al trasporto di pacchi, persone ed animali, in particolare cani.”

Vorrei terminare questo articolo con questa bellissima notizia del gennaio di quest’anno:
“Dopo tre anni di discussione è arrivata la sentenza di primo grado che riconosce ai gatti di un condominio di via Mar Nero a Milano il diritto di vivere nell’edificio e alla famiglia di gattari che se ne occupa a lasciare le casette che avevano predisposto nelle zone comuni del palazzo: lo comunica l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) che definisce la sentenza del Tribunale di Milano «senza precedenti» e «storica».
La decisione del giudice civile richiama «per la prima volta», spiegano dall’Aidaa, le normative della legge 281, riconoscendo che i gatti sono «animali sociali che si muovono liberamente» e precisando che «nessuna norma di legge ne nazionale ne regionale proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat» e che quindi «i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo».
Era stata una coppia di condomini contrari alla presenza della colonia felina nel palazzo ad avviare la causa civile, chiedendo la rimozione delle casette, l’allontanamento degli animali e un risarcimento morale agli altri condomini.”
http://avapa.wordpress.com/2010/01/28/sentenza-a-favore-dei-gatti-in-un-condominio-milanese/
Tratto da Ilaria Innocenti, Prendersi cura di cani e gatti, LAV – Settore Cani e Gatti Impronte n.6 –settembre 2008
http://www.enpa.it/it/animali_e_legge/Animali_in_condominio.html
http://www.unaecoanimali.it/animali_citta/animali_condominio.htm
http://www.lav.it/sedi/verona

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Mirko Ciotta
dice:Bellissimo e interessantissimo articolo…
Jack
dice:E’ inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio.
(E ci mancherebbe..)
Spesso però è anche inesistente il buonsenso quando animali di taglia media sono relegati in spazi ridotti come un piccolo appartamento può essere.
Non colpevolizzo chi pensa di fare del bene ad un cane prelevandolo da un canile. Ma un cane non è da tutti nè per tutti. Spesso occorrerebbe un po’ di onestà anche in questo.
Amare gli animali non significa chiuderseli tra le proprie 4 mura per un vezzo. La liceità non ci obbliga a niente.
E’ lecito anche mangiare carne di renna.
violetta carignano
dice:Jack sono parzialmente d’accordo con te. Io e mio marito viviamo in un’appartamento con un cane di taglia media. Se vai sulle mie ricette su vegan blog potrai vedere come vive il nostro cane in appartamento. Certo non la lasciamo da sola in casa più di 4 o 5 ore e io tutti e dico tutti i giorni con il sole, pioggia o neve si fa le sue due o tre ore di passeggiata. Certo è impegnativo e in casa non ha molto spazio per correre anche se ha molti posti per dormire! ma chi vive meglio il mio cane in casa con le sue passeggiate e tanto amore o un cane con un enorme giardino e nessuno che lo guarda?
Jack
dice:Certo mi ricordo di Galatea 🙂 Bellissimissima!
Dipende sempre tutto da come si fanno le cose, e 4-5 ore ogni singolo giorno è un tempo notevole, e non potrei trovare niente da ridire al riguardo.
violetta carignano
dice:Hai pienamente ragione! Gli animali non sono peluche ti danno tanto ma richiedono un forte senso di responsabilità Grazie per aver detto che Galatea è bellissima!!ciao Jack
katia65
dice:Mi occupo di cani rescue da diverso tempo (con mè vivono 4 cani e due gatti tutti rescue)
e posso assicurare che è un pregiudizio infondato pensare che un cane necessiti di un giardino per essere felice, altro pregiudizio pensare che tanto più il cane è grande tanto è più grande lo spazio di cui necessita…sbagliato un Jack Russell è molto più iperattivo di un alano il cui vero bisogno risiede in un divano…cq è vero che il benessere dei cani o atri animali da compagnia dipende da quanto riusciamo ad essere responsabili e a pensarli non come peluche ma come esseri viventi con una loro personalità con bisogni concreti ..è vero richiedono impegno, tanto impegno..ma come ha scritto Josh Billings un cane è l’unico essere al mondo che ama voi più che se stesso.